L’esercizio dell’avvocatura sottostà a diverse norme di carattere imperativo e deontologiche. Le leggi determinanti sono la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) e, a livello cantonale, la Legge sull’avvocatura (LAvv; RL 951.100) e il relativo regolamento (RAvv; RL 951.110). Le norme deontologiche, da qualche tempo riconosciute e uniformate a livello svizzero, sono definite nel Codice svizzero di deontologia degli avvocati SAV-FSA (CSD).
In Ticino, unicamente gli avvocati iscritti nel Registro cantonale degli avvocati e quelli iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri UE e AELS possono esercitare la rappresentanza professionale in giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie e di conciliazione in materia civile e penale (art. 2 cpv. 1 LAvv). Davanti ai tribunali civili e penali un avvocato detiene un monopolio, ossia il diritto di rappresentare e assistere una parte (art. 2 LLCA; art. 2 LAvv).
Per poter essere iscritto nel registro, l’avvocato dev’essere titolare di una patente (art. 7 LLCA).
I praticanti di uno studio di avvocatura nel cantone, iscritti nell’apposito elenco, sono ammessi a rappresentare e ad assistere le parti a precise condizioni (art. 2 cpv. 2 LAvv).
Inoltre, non essendovi più l’obbligo di far parte di un Ordine, non tutti gli avvocati iscritti nel relativo registro o albo sono anche membri dell’OATI.
Ai sensi dell’art. 1 CSD e dell’art. 398 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), l’avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all’ordinamento giuridico. Egli, inoltre, si astiene da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità. Giusta l’art. 2 CSD, l’avvocato esercita la sua professione in piena indipendenza e stabilisce con il proprio cliente relazioni chiare. Egli esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell’incarico affidatogli. L’avvocato è personalmente responsabile dell’esecuzione del mandato, indipendentemente dal fatto che sia stato affidato a lui personalmente o allo studio legale di cui fa parte.
L’avvocato è soggetto al segreto professionale. Egli è tenuto al massimo riserbo riguardo a ogni informazione di cui viene a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato. Le regole principali sono contenute nell’art. 13 LLCA, nell’art. 398 CO e nell’art. 321 Codice penale svizzero (CP; RS 311.0).
Un avvocato sottostà a norme di legge e di comportamento. Le numerose disposizioni sono regolate a livello cantonale e federale, nonché previste in codici deontologici svizzeri e internazionali.
Le regole professionali che un avvocato deve rispettare sono in particolare le seguenti:
Le principali Norme sono elencate nella pagina ad esse dedicata.
Gli avvocati e gli avvocati praticanti che violano le norme di legge o quelle deontologiche incorrono a delle sanzioni. L’autorità di sorveglianza cantonale preposta ai sensi degli art. 7 LAvv e art. 14 LLCA è la Commissione disciplina, organismo indipendente dall’Ordine.